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“Ogni generazione può creare il progresso ritirandosi al momento giusto."
Patricie Holečková

Nella pratica è assai frequente che la pianificazione del passaggio generazionale non avvenga con singole operazioni di donazione o di conferimento dell’azienda o di partecipazioni sociali, bensì facendo ricorso ad un’operazione economico-giuridica maggiormente articolata che potrebbe prevedere il ricorso a più modalità di trasferimento tra quelle sopra esaminate. Ciò può accadere soprattutto in quei casi in cui la singola operazione non riesca ad evitare un regime fiscale particolarmente gravoso (soprattutto quando non sussistono i presupposti per l’esenzione), oppure la stessa non soddisfi pienamente gli interessi dei soggetti coinvolti.

Il caso potrebbe essere quello dell’imprenditore individuale che intende attuare il passaggio generazionale facendo confluire la propria azienda nella società, indifferentemente di persone o di capitali, già costituita e gestita da propri figli. Se l’imprenditore decidesse per la donazione di azienda direttamente alla società, l’operazione sarebbe soggetta ad un regime fiscale particolarmente gravoso.

Infatti:

  • per quel che riguarda le imposte dirette, la società dovrebbe rilevare una sopravvenienza attiva pari al valore di mercato dell’azienda donata, ancorché venga garantita la neutralità del passaggio a favore del donante; 
  • ai fini delle imposte indirette l’operazione è tassata con l’aliquota più elevata (8%) dell’imposta sulle successioni e donazioni, poiché la donazione è a favore di un soggetto societario che non può godere in nessun modo dell’agevolazione di cui all’art. 3, c. 4ter D.Lgs. 346/1990.


Rispetto alla soluzione appena illustrata, esistono almeno due strade alternative – rappresentate da una combinazione delle operazioni già esaminate – che possono garantire l’attuazione del passaggio generazionale con un onere impositivo meno gravoso.
Una prima soluzione potrebbe essere rappresentata da due passaggi: il conferimento dell’azienda nella società dei figli (oppure in una di nuova costituzione, c.d. NewCo) e la successiva donazione a questi ultimi della propria partecipazione. In questo caso l’imprenditore individuale conferisce l’azienda nella società già esistente e, successivamente, dona ai figli le partecipazioni ricevute in cambio al momento del conferimento.
Analizzando l’operazione dal punto di vista fiscale, il conferimento dell’azienda viene effettuato in regime di neutralità ai sensi dell’art. 176 TUIR; inoltre è soggetto all’imposizione fissa di registro e (se in presenza di immobili) di quelle ipotecarie e catastali (cfr. Tavola 5). Anche la successiva donazione delle partecipazioni non fa emergere alcun reddito imponibile ex art. 3, c. 4ter D.Lgs. 346/1990, trattandosi di donazione di partecipazioni a famigliari. In ogni caso, qualora non si realizzassero i requisiti agevolativi, la tassazione avverrebbe comunque considerando le aliquote e le franchigie favorevoli previste per i trasferimenti gratuiti ai famigliari (cfr. Tavole 6 e 7).
La seconda soluzione potrebbe consistere nella donazione dell’azienda da parte dell’imprenditore ai figli, a cui farebbe seguito, la scelta successiva di questi ultimi, di operare il conferimento in società dell’azienda ricevuta.
Ai fini delle imposte dirette abbiamo già avuto modi di analizzare che, al fine di evitare il rischio di tassazione delle “sopravvenienze attive”, la donazione dell’azienda deve essere effettuata a favore di persone fisiche (o enti non commerciali) e non a favore di una società, fermo restando il regime di neutralità di cui all’art. 58 TUIR.
Ai fini delle imposte indirette, in presenza dei presupposti di cui all’art. 3,
c. 4ter D.Lgs. 346/90, si applica il regime di esenzione previsto per le donazioni di azienda, mentre il conferimento dell’azienda viene assoggettato ad imposizione fissa di registro. Per quanto riguarda le imposte ipo-catastali la situazione è un po’ controversa. Infatti l’Agenzia delle Entrate sostiene che in caso donazione di azienda (contenente immobili) con successivo conferimento in società da parte dei beneficiari, debbano essere applicate le imposte ipo-catastali in misura ordinaria . Tale soluzione non risulta però essere condivisibile in quanto parifica questa operazione alla “regolarizzazione” di una società di fatto .
Nell’analizzare questa operazione bisogna rilevare che il successivo conferimento dell’azienda in società, potrebbe essere considerato fattispecie in grado di comportare l’emersione e la tassazione delle plusvalenze non tassate in occasione della donazione, per effetto dell’art. 58 TUIR. Ciò deriva dal combinato disposto dell’art. 9, u. comma TUIR che equipara il conferimento ad una cessione onerosa, e dell’art. 67, lett. hbis) TUIR, che, in capo alle persone fisiche, assoggetta a tassazione le «plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell’art. 58».
Quindi, se il famigliare beneficiario della donazione non è - anche - imprenditore, il conferimento potrebbe comportare l’emersione di un reddito tassabile, a meno di non ritenere applicabile in via analogica l’art. 176 TUIR, anche quando effettuato da soggetti non imprenditori. Val la pena ricordare che il citato art. 176 sancisce la neutralità del conferimento con continuità dei valori fiscali quando effettuato da soggetti imprenditori.
È doveroso evidenziare che la stessa Agenzia delle Entrate ha in passato ritenuto non realizzativa di plusvalenze la fattispecie di donazione di azienda effettuata da un imprenditore individuale ai propri figli (non imprenditori) che, contestualmente, davano vita ad una società di fatto, successivamente “regolarizzata” in una delle società tipiche del Codice Civile.

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