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“Ogni generazione può creare il progresso ritirandosi al momento giusto."
Patricie Holečková

Uno dei problemi più importanti nella gestione del passaggio generazionale deriva dalla mancanza di specifici strumenti giuridici volti a tutelare la posizione di quei famigliari ed eredi dell’imprenditore, che da questo venissero ritenuti più adatti ad operare all’interno dell’impresa, in quanto proprietari o in veste di manager. 

Tale problema è stato in parte risolto dalla Legge n. 55 del 2006 che ha istituito i “Patti di famiglia”, introducendo, all’interno del Titolo IV del Libro II del Codice Civile (Delle Successioni), il Capo Vbis composto dagli articoli da 768bis a 768octies.
Il “Patti di famiglia” rappresentano una deroga alla nullità dei patti successori. I patti successori sono contratti «con cui taluno dispone della propria successione»; tali contratti sono sempre nulli per previsione normativa. Infatti l’art. 458 cod. civ. così recita: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione [...]».

Scopo dei “Patti di famiglia” è assicurare la continuità nella gestione dell’impresa attraverso: 

  • l’individuazione di uno o più discendenti (figli, nipoti) dell’imprenditore ritenuti idonei alla gestione;
  • il trasferimento ad essi dell’azienda o delle partecipazioni;
  • la liquidazione dei diritti economici dei legittimari ai quali non venga assegnata l’azienda o non vengano assegnate partecipazioni.

Con i “Patti di famiglia” il legislatore ha voluto tutelare la posizione dei famigliari dell’imprenditore da lui ritenuti più meritevoli e più capaci nella conduzione della sua impresa, riconoscendo loro una serie di diritti non altrimenti azionabili.
Come prevede lo stesso art. 768bis del cod. civ., il “Patto di famiglia” in primo luogo deve rispettare le norme relative all’impresa famigliare e gli accordi posti
alla base delle società che gestiscono l’impresa. Qualora l’azienda operi sotto forma di società, bisogna tenere in considerazione quanto prevedono sia il Codice Civile, sia i patti sociali o lo statuto.

Infatti:

  • nelle società semplici e in nome collettivo l’art. 2252 cod. civ. prevede il consenso di tutti i soci per il trasferimento delle quote, sempre che i patti sociali non dispongano diversamente; 
  • nelle società in accomandita semplice l’art. 2322 cod. civ. prevede che, per il trasferimento della quota del socio accomandante, sia necessario il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale, salvo diversa disposizione dei patti sociali;
  • per le società di capitali, occorre far riferimento all’art. 2355bis Cod. Civ. per le S.p.A., all’art. 2469 Cod. Civ. per le S.r.l. ed agli artt. 2457 e 2460 Cod. Civ. per le S.a.p.A. .
  • devono inoltre essere rispettate le regole che disciplinano la vita della società quali, ad esempio, le clausole di gradimento o di prelazione, pena il mancato rispetto del “Patto di famiglia” da parte dei soci dell’imprenditore.


Tale previsione normativa di carattere civilistico non è stata tuttavia affiancata da una specifica regolamentazione di diritto tributario, creando così un’incertezza applicativa con conseguente effetto disincentivante alla concreta utilizzazione dello strumento dei “Patti di famiglia”. Pertanto l’individuazione del regime fiscale applicabile è lasciata all’interpretazione di ciascun attore, che deve adeguarsi alle disposizioni fiscali vigenti.
In questa sede si cercherà di individuare quella che dovrebbe essere la normativa fiscale di riferimento sulla base delle caratteristiche essenziali dei “Patti di famiglia”.
Il primo effetto del “Patto di famiglia” solitamente è il trasferimento dell’azienda, o delle partecipazioni societarie, dal disponente al beneficiario/assegnatario. In dottrina si è affermata la natura liberale o comunque non onerosa di tale attribuzione, pertanto, per effetto delle disposizioni dell’art. 58 del TUIR, non c’è emersione di plusvalenze in capo all’imprenditore dante causa. La stessa cosa vale se oggetto del trasferimento sono le partecipazioni societarie; infatti la produzione di redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. c) TUIR) si ha se la cessione delle partecipazioni societarie avviene “a titolo oneroso” .
In merito alla posizione del beneficiario dell’azienda o delle partecipazioni societarie, l’imposizione è ipotizzabile, come abbiamo già avuto modo di vedere, solo qualora tale soggetto sia imprenditore e l’attribuzione afferisca alla sfera imprenditoriale e non a quella personale.
Per quanto riguarda, invece, l’imposizione fiscale in capo agli altri soggetti coinvolti nel “Patto di famiglia” (cioè i legittimari non destinatari dell’azienda o delle partecipazioni), la liquidazione dei loro diritti economici non dovrebbe comportare l’emersione di redditi tassabili, sia perché le somme non vengono erogate in sostituzione di redditi ai sensi dell’art. 6 TUIR, sia perché, attraverso la liquidazione, i legittimari non «assumono una obbligazione di fare, non fare o permettere, imponibile ex art. 67, c. 1, lett. l) TUIR ».
Ai fini delle imposte indirette, l’art. 3, c. 4 D.Lgs. 346/1990 prevede espressamente che «I trasferimenti, effettuati anche tramite i Patti di famiglia […] a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta».

Come già illustrato nei precedenti paragrafi, anche nell’ipotesi in cui il trasferimento sia stato effettuato tramite “Patti di famiglia”, per il mantenimento dell’agevolazione in parola è necessario che i beneficiari: 

  • proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa ovvero detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento;
  • rendano, contestualmente alla stipula del contratto con il quale è disposto il “Patto di famiglia”, una dichiarazione con la quale si impegnino ad osservare le predette condizioni.

Tale agevolazione si applica esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il “Patto di famiglia”, e non riguarda anche l’attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali in favore degli altri partecipanti al contratto. Tali ultime attribuzioni, invece, rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta sulle successioni e donazioni.
I partecipanti al “Patto di famiglia” non assegnatari dell’azienda né delle partecipazioni sociali possono comunque rinunziare all’attribuzione in denaro o in natura loro spettante (art. 768quater, c. 2 cod. civ.). Tale rinunzia non ha effetti traslativi ed è, quindi, soggetta alla sola imposta di registro in misura fissa, dovuta per gli atti privi di contenuto patrimoniale (art. 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 131/1986) .
Se, nei diversi passaggi che possono generarsi attraverso i “Patti di famiglia”, si desse luogo anche al trasferimento di beni immobili o di diritti reali immobiliari, dovranno essere applicate le imposte ipotecaria e catastale con le aliquote ordinarie rispettive del 2% (art.1, Tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990) e dell’1% (art. 10 D.Lgs. 347/1990).
Nell’ipotesi di trasferimento di azienda agevolato ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (art. 3, c. 4ter D.Lgs. 346/1990), le formalità di trascrizione e voltura catastale relative al “Patto di famiglia” nel quale sia compreso un immobile, sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale (art. 1, c. 2 e art. 10, c. 3 D.Lgs. 347/1990).

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